Il datore di lavoro è il principale responsabile degli infortuni sul lavoro e deve far osservare ed applicare le norme di prevenzione antiinfortunistica e il delegato alla sicurezza non risponde dell’infortunio se il documento di valutazione dei rischi e’ lacunoso.
La Cassazione Sezione Penale n.39168/2024 del 25 Ottobre 2024 ha previsto che la responsabilità in ambito di infortuni sul lavoro è esclusivamente del datore di lavoro, nel caso in cui lo stesso sia stato negligente nel momento di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), che deve essere redatto con il delegato alla sicurezza.
Modificando l’assetto giurisprudenziale formatosi fino a questo momento, pertanto si può considerare rivoluzionaria e di impatto significativo tale recente pronuncia della Suprema Corte.
Nel caso di specie un dirigente, con delega alle funzioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di una società di capitali è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose subite da un dipendente della società. Il dirigente era venuto meno all’obbligo di organizzare l’attività di carico degli elementi prefabbricati in modo da garantire la stabilità per gli stessi dipendenti, non aveva fornito ai dipendenti informazioni dettagliate, lasciando gli stessi all’oscuro della normativa e della possibilità di tutelarsi.
Il garante dell’incolumità fisica secondo gli ermellini deve essere il datore di lavoro e nel caso in cui esso non ottemperi agli obblighi di tutela dei lavoratori deve risponderne penalmente, rientrando negli obblighi e nelle funzioni tipiche del datore di lavoro, non delegabili al delegato alla sicurezza.
Avv. Marco Zarra