La fruizione di permessi sindacali per finalità diverse da quelle istituzionali integra giusta causa di licenziamento per il dirigente sindacale anche se ha svolto legittimamente tale mansione
Il dirigente sindacale, pur avendo il diritto al permesso di usufruire di giorni di assenza dal lavoro per poter espletare la propria funzione di rappresentante sindacale, che abusa del proprio diritto per poter invece svolgere attività personali e del tutto estranee al proprio ruolo di sindacalista, durante l’orario di lavoro e percependo l’ordinario compenso giornaliero, in conformità con l’art.23 dello statuto dei lavoratori, può essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro (Cass.civ.Sez.Lav. ordinanza 12 Novembre 2024, n. 29135).
E’ legittima l’attività investigativa svolta dal datore di lavoro, che ha verificato l’effettiva modalità di fruizione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale, le indagini non sono infatti precluse dagli articoli 2 e 3 L. n.300/1970, perché la finalità delle stesse è l’individuare il comportamento illegittimo del lavoratore posto in essere durante l’orario lavorativo, inoltre rilevante disciplinarmente.
La Suprema Corte ha ritenuto che la condotta non dovesse essere considerata soltanto come una mera assenza dal lavoro ma, invece, deve essere considerata come abuso del diritto(allo stesso modo di come avviene in materia di permessi della L. n.104/1992) e pertanto sanzionabile con il legittimo licenziamento.
Il dirigente nel caso de quo ha abusato infatti di un suo status per poterne trarre un vantaggio personale a discapito dell’interesse del bene comune, ovvero la rappresentanza sindacale.
Avv. Marco Zarra