La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito al licenziamento per G.M.O.
La Corte di Cassazione in una sua recente sentenza ha affermato il principio secondo il quale nel caso di licenziamento per G.M.O. ,( licenziamento intimato al lavoratore per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, rientra tra i motivi del licenziamento per G.M.O. la crisi economica dell’impresa o la cessazione dell’attività o il venir meno della mansione tipicamente svolta dal lavoratore) , spetta al datore di lavoro e non al lavoratore allegare e provare l’impossibilità del c.d.”repechage”.
Il “repechage” è una figura di creazione giurisprudenziale, non prevista dalla legge.
Nel caso in cui non venga rispettato dal datore tale obbligo si ha come conseguenza diretta l’illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore, in conformità con l’art.18 dello Statuto dei lavoratori.
Obbligo del datore è quindi dimostrare, con prove documentali o con puntuali allegazioni, l’impossibilità di collocare il lavoratore, anche nello svolgimento di mansioni inferiori (rispetto alla mansione di assunzione), nel ramo aziendale, viene preferita la possibilità di demansionamento del lavoratore rispetto ad un provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro.
Avv. Marco Zarra