Il bancario pur potendo disporre di strumenti informatici non può usare li stessi per accedere indiscriminatamente a banche dati al di fuori della stretta necessità di compiere le operazioni nell’interesse dell’istituto e dei clienti, è previsto come sanzione nel caso di accertamento il licenziamento.
La Cassazione con ordinanza n.2806 del 05.02.205 rileva che il potere di disporre di strumenti informatici volti al compimento delle operazioni finanziarie del dipendente di un istituto bancario, non comporta che lo stesso possa accedere indiscriminatamente a banche dati al di fuori della stretta necessità di compiere tali operazioni nell’interesse dell’istituto e dei clienti.
Per la sentenza, l’accesso privo di causa deve essere valutato in relazione al rapporto fiduciario tra prestatore e datore, il quale concede l’utilizzo di tali strumenti ai propri dipendenti affinché operino in maniera lecita durante la prestazione lavorativa, senza avvalersi delle potenzialità di conoscenza al di fuori delle strette esigenze di servizio.
Alla luce di ciò, secondo i Giudici di legittimità, una condotta lesiva di tali principi non può essere considerata lieve, anche per il fatto che si tramuta in una violazione degli obblighi di protezione dei dati personali previsti da parte di coloro che operano all’interno dell’istituto.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla banca datrice. Decretando la legittimità dell’impugnato recesso.
Avv. Marco Zarra