La Corte d’Appello, con sentenza n.31866 del 11.12.2024 ritiene talmente grave la condotta del lavoratore che usa violenza nella propria abitazione nei confronti della moglie, al tal punto da poter giustificare il licenziamento e non considerarlo invece discriminatorio.
Secondo il giudice referente della Corte d’Appello tali addebiti sono di tale gravità da poter integrare la giusta causa di licenziamento, in base alla concreta possibilità che il ricorrente, a costante contatto con il pubblico, potesse perdere l’autocontrollo e venir meno agli essenziali obblighi di rispetto e di diligenza nei confronti degli utenti del servizio o soggetti terzi.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la tesi della legittimità del licenziamento, è obbligo accessorio del lavoratore il non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
La gravità della condotta, anche secondo l’Organo Supremo, è rafforzata dal fatto che il soggetto reo(condannato in sede penale) svolga una mansione lavorativa strettamente collegata con il pubblico e richiede sia una spiccata capacità di autocontrollo che un rigoroso rispetto verso gli utenti, ciò è posto realmente in dubbio con la condotta di aggressione seppur circoscritta in ambito familiare e non lavorativo.
Avv. Marco Zarra