Deve essere retribuito il lavoro straordinario se provato per testi anche senza le timbrature?

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La Cassazione con ordinanza n.4984 del 26.02.2025 ha affermato che deve essere considerato come provato il lavoro straordinario che risulti da alcune testimonianze, anche se non confermata dai fogli di presenza o da timbrature dei cartellini.

 

Un pubblico dipendente ha adito l’autorità giudiziaria per richiedere differenze retributive a vario titolo, incluso lo svolgimento del lavoro straordinario per 20 minuti in ciascuna giornata lavorativa.

Cio’ deve essere riconosciuto anche nel pubblico impiego ove l’attività oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per il lavoro straordinario, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’esigibilità della somma da parte del dipendente.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze a nulla rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente – per una prestazione svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro – in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’ente, confermando la debenza della somma riconosciuta dall’impugnata pronuncia a titolo di straordinario.

Pertanto è sufficiente, per poter ottenere il riconoscimento del lavoro straordinario, produrre in giudizio una testimonianza, in modo tale da poter dimostrare all’autorità adita che il lavoratore ha realmente svolto attività straordinaria che deve essere retribuita.

Avv. Marco Zarra