Decorrenza per la prescrizione dei crediti lavorativi dei soggetti detenuti

home_bg_02

La Cassazione ha affermato il principio di diritto, in base al quale in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione inizia a decorrere non dalla cessazione dello stato detentivo ma dalla fine del rapporto di lavoro.

 

Il detenuto ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive relative all’attività lavorativa svolta in favore dell’amministrazione penitenziaria durante il periodo di carcerazione. La Corte d’Appello ha rigettato la predetta domanda, ritenendo non dovuta la somma richiesta in quanto prescritta.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – afferma che, con riferimento al lavoro carcerario, non rilevano, ai fini della prescrizione, le cessazioni intermedie, che si configurano come sospensioni del rapporto, a fronte di una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato.

Per la sentenza, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore detenuto inizia, quindi, a decorrere, non dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro – da considerare, appunto, unico – solo se precedente alla scarcerazione.

Secondo i Giudici di legittimità, ne deriva che è onere della P.A., che eccepisce tale prescrizione, allegare e dimostrare il momento nel quale il rapporto è definitivamente terminato per il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall’età, dallo stato di salute o dall’idoneità al lavoro del detenuto interessato.

Non essendosi la pronuncia di merito conformata a detti principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.

Avv. Marco Zarra