Danno da demansionamento per il mancato aggiornamento del lavoratore

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La Cassazione ha riconosciuto il danno economico e da demansionamento per il lavoratore, nel caso in cui l’azienda non garantisca allo stesso l’aggiornamento continuo professionale.

 

Un lavoratore ha adito le vie legali al fine di chiedere l’accertamento dell’avvenuto demansionamento e la conseguente condanna della società datrice alla reintegra nelle mansioni svolte nonché al risarcimento del danno alla professionalità da qualificarsi in via equitativa. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso ritenendo provata sia la sussistenza del demansionamento che il danno cagionato al lavoratore per il mancato aggiornamento del lavoratore nel settore in cui lo stesso era addetto.

La Cassazione con ordinanza n.3400 del 10.02.2025 ha rilevato che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale.

Per la sentenza, detto danno deve accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti.

In ordine a ciò, secondo i Giudici di legittimità, uno dei parametri da utilizzare per la liquidazione di detto ristoro, quantificabile in via equitativa, è rappresentato anche dal mancato aggiornamento del lavoratore in merito al settore cui lo stesso era addetto, soprattutto nel caso in cui si tratti di un ambito caratterizzato, come nel caso di specie, dalla velocità dell’evoluzione tecnologica.

Avv. Marco Zarra