La Suprema Corte sezione penale con sentenza del 28.11.2024 ha affermato che il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all’art.630 c.p., non può essere applicato per le mansioni lavorative prettamente intellettuali e non manuali.
Nel caso de quo la presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, operante nel settore dell’istruzione, è considerata colpevole dei reati di intermediazione illecita ed estorsione aggravata (art.603 bis c.p. e 629 c.p.) per aver sottoposto i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno e per aver costretto i dipendenti a restituire la retribuzione ricevuta ovvero a lavorare sottopagati, con minaccia consistita nel prospettare la mancata riassunzione in occasione di successivi rinnovi contrattuali.
La ratio giuridica dell’esclusione della fattispecie di reato è dovuta dal motivo che viene esulata, poiché non richiesta nella mansione, la prestazione manuale, la norma fa riferimento alla “manodopera” ovvero è richiesta sia la manualità dell’attività ed anche la non qualifica del lavoratore.
Gli elementi della manualità e della non qualificazione del soggetto, secondo i giudici dell’Organo Supremo, non sussistono nella prestazioni intellettuali infatti non si può considerare come manodopera una prestazione puramente intellettuale, della figura di reato continuerebbe soltanto a sussistere come elemento criminoso lo sfruttamento del lavoratore a seguito delle sue precarie esigenze di vita.
E’ in conclusione per la prestazioni meramente intellettuali configurabile soltanto lo sfruttamento del lavoro ma non il caporalato.
Avv. Marco Zarra