E’ legittima la modifica peggiorativa del rapporto di lavoro?

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Possono essere apposte condizioni peggiorative del rapporto di lavoro soltanto se vi è accordo tra la parte datoriale e il lavoratore nelle sedi protette.

 

In una recente prenuncia la Cassazione, con ordinanza n.26320/2024, ha affermato che è legittima una modifica peggiorativa del rapporto di lavoro soltanto se viene sottoscritta dalle parti datoriali e i lavoratori in una sede protetta, ex art.2113 del c.c.

Nel caso de quo i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come un accordo in cui un dirigente accetta che venga ridotta la retribuzione richiede necessariamente una formalizzazione in sede protetta, indipendentemente dalla possibilità che tale modifica non comporti una variazione delle mansioni.

Per sede protetta si deve intendere quella sede che sia idonea a garantire presuntivamente la genuinità e la spontaneità del consenso del lavoratore.

Esempi tipici di sede protetta sono la sede giudiziale, le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ora ispettorato del lavoro o le sedi sindacali.

La ratio di tale normativa è il poter assicurare che il lavoratore non sia stato costretto ad accettare le condizioni a sé più sfavorevoli, perché viziate dal comportamento del datore di lavoro, quindi si tutela e si rafforza la posizione di per sé debole del lavoratore che il più delle volte può invece subire soprusi da parte del datore.

Avv. Marco Zarra